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I superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per la assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a condizione che l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e, se titolare di pensione a carico della gestione, che questa abbia decorrenza dal 1 gennaio 1970 o successiva. Qualora non ricorrano le condizioni menzionate al comma precedente continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. I contributi versati in qualita' di coltivatore diretto, mezzadro o colono possono essere computati ai fini della acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' e della misura di essa, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'assicurato sia deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e, se titolare di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, qualora la pensione stessa abbia decorrenza dal 1 gennaio 1970 o successiva. Ove non ricorrano le condizioni previste al precedente comma, i contributi indicati nel comma stesso possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' e della misura di essa solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Sono abrogati dal 1 gennaio 1970 il terzo comma dell'articolo 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
Testo in vigore dal 30 aprile 1969 al 28 agosto 1990
