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I superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per la assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a condizione che l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e, se titolare di pensione a carico della gestione, che questa abbia decorrenza dal 1 gennaio 1970 o successiva. Qualora non ricorrano le condizioni menzionate al comma precedente continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. I contributi versati in qualita' di coltivatore diretto, mezzadro o colono possono essere computati ai fini della acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' e della misura di essa, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'assicurato sia deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e, se titolare di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, qualora la pensione stessa abbia decorrenza dal 1 gennaio 1970 o successiva. Ove non ricorrano le condizioni previste al precedente comma, i contributi indicati nel comma stesso possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' e della misura di essa solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Sono abrogati dal 1 gennaio 1970 il terzo comma dell'articolo 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Testo in vigore dal 30 aprile 1969 al 28 agosto 1990

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 336/1988

    Questione infondata
    24 marzo 1988

    La diversita` dei regimi assicurativi e previdenziali previsti per i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti, trova adeguata e ragionevole giustificazione nella diversita` dei rispettivi rapporti di lavoro; peraltro, "la parificazione e l'ampliamento delle tutele costituisce una scelta di politica legislativa che postula una ragionevole gradualita`, in relazione anche alle disponibilita` finanziarie e alle esigenze di bilancio per la spesa e l'aggravio che importa". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 25 della l. 30 aprile 1969, n. 153 e 18, della l. 26 ottobre 1957, n. 1047, denunziati - in riferimento agli artt. 3, 35 e 38 Cost. - nella parte in cui escludono il diritto delle vedove di coltivatori diretti alla pensione di riversibilita`, nel caso in cui l'assicurato abbia maturato il diritto a pensione anteriormente all'1 gennaio 1970 e la vedova fruisca di pensione diretta nella stessa gestione speciale). - cfr. S. n. 33/1975.

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 38 cost. · Art. 25 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

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  • Ordinanza n. 22/1976

    Questione infondata
    22 gennaio 1976

    Sono manifestamente infondate, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimità costituzionale, in tema di pensioni di riversibilità dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dell'art. 18, secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 - che subordina la pensione al requisito di invalidità al lavoro della vedova non ultrasessantenne - e dell'art. 25, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 - che prevede come ulteriore requisito per il trattamento pensionistico ivi previsto la decorrenza della pensione dall'1 gennaio 1970 o da data successiva - già dichiarate non fondate con sent. n. 33 del 1975. - v. Sent. n. 33 del 1975, Ord. n. 183 del 1975.

    Art. 3 cost. · Art. 25 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

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  • Ordinanza n. 143/1975

    Questione infondata
    11 giugno 1975

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale identica ad altra già dichiarata non fondata quando nell'ordinanza di rimessione, nonostante l'apodittico richiamo ad altro parametro costituzionale, non emergano profili ulteriori o diversi da quelli esaminati nella precedente decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153 nella parte in cui riconosce il trattamento di riversibilità alla vedova di coltivatore diretto deceduto dopo l'entrata in vigore di tale legge solo se il coniuge non era titolare di pensione o lo era con decorrenza 1x gennaio 1970 o successiva; questione già dichiarata non fondata con sentenza n. 33 del 1975 e riproposta senza addurre argomenti nuovi o diversi, in quanto anche per quelli attinenti alla pretesa violazione dell'art. 38 Cost. valgono le medesime ragioni poste a base della ridetta sentenza).

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 25 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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