Revisione dei film e dei lavori teatrali

Art. 15 — Sanzioni e sequestro

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Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 e' punito con l'ammenda fino a lire 30.000. Nei casi di maggiore gravita', o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del Codice penale o dal precedente comma, l'autorita' giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, puo' disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravita' o recidiva dei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali. L'autorita' di pubblica sicurezza, quando inoltre denuncia all'autorita' giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del Codice penale, puo' sequestrare il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta ed interdirne la proiezione in pubblico sino a che l'autorita' giudiziaria non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali soggetta a nulla osta.

Testo in vigore dal 28 aprile 1962 al 9 marzo 1994

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 493/1988

    Parametro
    27 aprile 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 224- bis del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 21 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con ordinanza del 20 maggio 1986. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988. Il Presidente: SAJ…

    Art. 224-bis c.p.p. · Art. 21 cost. · Art. 24 cost. · Art. 15 Revisione dei film e dei lavori teatrali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-21;161~art15 · fonte del testo