Revisione dei film e dei lavori teatrali

Art. 15 — Sanzioni e sequestro

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 1994 al 29 gennaio 1998. Leggi il testo vigente →

Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 e' punito con l'ammenda da 5 a 50 milioni di lire. Nei casi di maggiore gravita' o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del codice penale l'autorita' giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non inferiore a dieci giorni. L'autorita' di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorita' giudiziaria per i reati previsti dall'articolo 668 del codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorita' giudiziaria non si sia pronunciata. 3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1

Testo in vigore dal 9 marzo 1994 al 29 gennaio 1998

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 493/1988

    Parametro
    27 aprile 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 224- bis del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 21 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con ordinanza del 20 maggio 1986. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988. Il Presidente: SAJ…

    Art. 224-bis c.p.p. · Art. 21 cost. · Art. 24 cost. · Art. 15 Revisione dei film e dei lavori teatrali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 marzo 1994

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1962 al 9 marzo 1994. 75 parole tolte, 101 parole aggiunte.

Salve le sanzioni previste dal tolto: Codice aggiunto: codice penale per le rappresentazioni tolto: teatrali o cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 e' punito con l'ammenda tolto: fino a lire 30.000. aggiunto: da 5 a 50 milioni di lire. Nei casi di maggiore gravita'tolto: , o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del tolto: Codice penale o dal precedente comma, aggiunto: codice penale l'autorita' giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, tolto: puo' disporre aggiunto: dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non tolto: superiore a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravita' o recidiva dei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali. aggiunto: inferiore a dieci giorni. L'autorita' di pubblica sicurezza, quando tolto: inoltre aggiunto: inoltra denuncia all'autorita' giudiziaria per tolto: il reato previsto aggiunto: i reati previsti dall'articolo 668 del tolto: Codice penale, puo' sequestrare aggiunto: codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o tolto: cui aggiunto: al quale sia stato negato il nulla osta tolto: ed interdirne aggiunto: e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorita' giudiziaria non si sia pronunciata. tolto: La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali soggetta a nulla osta. aggiunto: 3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-04-21;161~art15 · fonte del testo