Revisione dei film e dei lavori teatrali

Art. 15 — Sanzioni e sequestro

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 2000 al 12 gennaio 2018. Leggi il testo vigente →

Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, e 13 ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nei casi di maggiore gravita' o nei casi reiterazione delle violazioni da parte di soggetto gia' condannato per il reato previsto dall'articolo 668 del codice penale si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a sessanta giorni.)) L'autorita' di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorita' giudiziaria per i reati previsti dall'articolo 668 del codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorita' giudiziaria non si sia pronunciata. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1.

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000 al 12 gennaio 2018

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 493/1988

    Parametro
    27 aprile 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 224- bis del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 21 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con ordinanza del 20 maggio 1986. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988. Il Presidente: SAJ…

    Art. 224-bis c.p.p. · Art. 21 cost. · Art. 24 cost. · Art. 15 Revisione dei film e dei lavori teatrali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1998 al 15 gennaio 2000. 27 parole tolte, 36 parole aggiunte.

Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5,tolto: ... e 13 e' punito con tolto: l'ammenda da 5 a 50 milioni di lire aggiunto: la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nei casi di maggiore gravita' o tolto: in casi di recidiva nei reati previsti aggiunto: nei casi reiterazione delle violazioni da parte di soggetto gia' condannato per il reato previsto dall'articolo 668 del codice penale tolto: l'autorita' giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, dispone la aggiunto: si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non tolto: inferiore a dieci aggiunto: superiore a sessanta giorni. L'autorita' di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorita' giudiziaria per i reati …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-04-21;161~art15 · fonte del testo