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Salvo quanto disposto dal successivo art. 29, a decorrere dal 1 gennaio 1952, sull'ammontare complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione, dell'indennita' di carovita, escluse le quote complementari, dell'indennita' di funzione o dell'assegno perequativo o delle indennita' analoghe a carattere fisso e continuativo, e della gratificazione a titolo di tredicesima mensilita', e sull'ammontare complessivo dei trattamenti di quiescenza, e' applicata, previa detrazione della quota esente di lire 240.000:
- a)l'imposta di ricchezza mobile nella misura del 4 per cento sulla parte eccedente le lire 240.000 fino all'importo, ragguagliato ad anno, di lire 960.000 e dell'8 per cento sulla parte eccedente l'ammontare, ragguagliato ad anno, di lire 960.000;
- b)l'imposta complementare progressiva sul reddito, nella misura dell'1,50 per cento;
- c)l'addizionale stabilita nell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100. Ai fini della determinazione dell'aliquota di ricchezza mobile, di cui al precedente comma, per i personali che non fruiscano dell'indennita' di funzione o dell'assegno perequativo in virtu' del terzo comma dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, si computa la indennita' di funzione o l'assegno perequativo previsti per il corrispondente gruppo o grado.
Testo in vigore dal 12 aprile 1952 al 1 gennaio 1960
