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Per ogni giorno di riposo settimanale o di ferie annuali non goduto e per ogni servizio prestato oltre le otto ore giornaliere, per eccezionali esigenze, dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, deve essere corrisposta a costoro una adeguata gratifica.

Testo in vigore dal 18 agosto 1971 al 22 maggio 1975

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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