Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1971 al 22 maggio 1975. Leggi il testo vigente →
Per ogni giorno di riposo settimanale o di ferie annuali non goduto e per ogni servizio prestato oltre le otto ore giornaliere, per eccezionali esigenze, dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, deve essere corrisposta a costoro una adeguata gratifica.
Testo in vigore dal 18 agosto 1971 al 22 maggio 1975
