Art. 11 — Limite alla presentazione di nuove domande
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A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidita' o alla pensione di inabilita' di cui agli articoli 1 e 2 non puo' presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Testo in vigore dal 16 giugno 1984 al 4 luglio 2009
