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Nelle zone diverse da quelle delimitate nella tabella A, allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, l'Ente nazionale idrocarburi puo' esercitare attivita' di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi solo direttamente o a mezzo di societa' il cui capitale sia interamente dello Stato o di Enti pubblici. E' in facolta' dell'E.N.I., nelle zone ad esso attribuite, di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate nei lavori di ricerca petrolifera. Tale contributo non puo' essere remunerato con una, partecipazione al prodotto lordo o netto della scoperta.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967

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