Riforma del sistema previdenziale forense

Art. 7 — Pensioni di reversibilità ed indirette

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((Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi e dalle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, nelle seguenti misure:

  • a)del sessanta per cento al coniuge; dell'ottanta per cento al coniuge avente a carico un figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro; del cento per cento al coniuge avente a carico due a piu' figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro;
  • b)in mancanza del coniuge o alla sua morte, del sessanta per cento ad un solo figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro; dell'ottanta per cento a due figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro; del cento per cento a tre o piu' figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro. Ai fini del calcolo di cui al comma precedente, si fa riferimento alla pensione diretta maturata dal defunto senza tener conto della riduzione di cui al sesto comma dell'articolo 2)). Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente.qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo,la pensione di reversibilita' cosi' calcolata e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi. ((La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al primo comma, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto, senza diritto a pensione, sempre che quest'ultimo abbia maturato dicci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa spetta, nelle percentuali di cui al primo comma, lettere a) e b), su di una misura determinata come per la pensione di vecchiaia con riferimento all'anzianita' maturata e in ogni caso su di una misura non inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello del decesso)). ((Le pensioni indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuita', con esclusione del praticantato, a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta' anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso, purche' la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso e l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21)). Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque,nel caso di studi universitari,non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'.

Testo in vigore dal 13 maggio 1983 al 6 marzo 1992

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 845/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    Questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata. - v. S.n. 133/1984, O.n. 279/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost. · Art. 4 Riforma del sistema previdenziale forense

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  • Sentenza n. 402/1987

    Questione inammissibile
    19 novembre 1987

    Riuniti i giudizi; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma quarto (testo originario), legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) sollevata, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., dai Pretori di Siracusa e di Bologna, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede…

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 7 Riforma del sistema previdenziale forense

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  • Sentenza n. 169/1986

    Illegittimità dichiarata
    1 luglio 1986

    Per quanto riguarda la pretesa violazione del principio di eguaglianza da parte dell'art. 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (riforma del sistema previdenziale per gli avvocati ed i procuratori) - modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175 - va confermato l'orientamento già espresso dalla Corte la quale, a proposito di analoga questione riguardante detti professionisti, ravvisando nella legislazione più recente in materia di previdenza l'abbandono di precedenti strutturazioni e connotazioni mutualistiche a favore di sistemi decisamente improntati al carattere solidaristico, ha ritenuto chiaramente giustificata la discrezionale previsione di condizioni e di limiti ai benefici erogati, con riguardo ad un'età d'iscrizione più matura rispetto alla normale (occorrendo comunque precisare che, nella previdenza forense, il concetto di trattamento pensionistico indiretto rispetto a quello di riversibilità viene a divergere dalle corrispondenti nozioni vigenti nel rapporto di impiego pubblico e di lavoro privato). Ne' è sostenibile che sussista disparità tra soggetti ricadenti nell'area della precedente disciplina e soggetti incisi dalla norma successiva meno favorevole, poiché la fissazione di un momento temporale di decorrenza si pone inevitabile la' dove si determini una qualsiasi modificazione normativa e, proprio, in ordine alle finalità di cui alla legge n. 576 del 1980, si è altresì ritenuto non configurabile un diritto dell'iscritto (e perciò anche dei suoi aventi causa) alla intangibilità del trattamento pensionistico vigente al momento in cui si è formalizzata l'iscrizione. Nessuna violazione ricorre, infine, relativamente all'art. 38, secondo comma, Cost., il quale consente che il diritto alle prestazioni previdenziali possa venire subordinato a determinate condizioni o requisiti. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali indicati - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576 - modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175 -, sollevata in quanto la norma limita la concessione della pensione indiretta alle sole vedove di avvocati, i quali si siano iscritti alla Cassa nazionale prima del compimento del quarantesimo anno di età, ed in quanto la legge è applicabile, per i rapporti pregressi, nei confronti dei superstiti dei professionisti defunti a partire dall'1 gennaio 1982 - con conseguente vantaggio dei soggetti divenuti superstiti anteriormente a tale data, ricadenti sotto la precedente e più favorevole disciplina -, ed infine per il fatto che il predetto art. 7 porrebbe "nel nulla le finalità assistenziali della Cassa"). - S. n. 132/1984, riguardante il trattamento di invalidità degli avvocati e procuratori.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 7 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 7 Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 13 maggio 1983

Confronto con la versione in vigore dal 27 settembre 1980 al 13 maggio 1983. 116 parole tolte, 194 parole aggiunte in 3 capoversi.

Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi tolto: ed alle aggiunto: e dalle condizioni stabilite per gli impiegati dello tolto: stato,secondo le disposizioni seguenti aggiunto: Stato, nelle seguenti misure:

a) tolto: al coniuge,nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto,con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni aggiunto: del sessanta per cento al coniuge; dell'ottanta per cento al coniuge avente a carico un figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavorotolto: ,fino ad un massimo complessivo pari alaggiunto: ; del cento per cento tolto: della pensione diretta; aggiunto: al coniuge avente a carico due a piu' figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte,tolto: ai figli minorenni e ai aggiunto: del sessanta per cento ad un solo figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro; dell'ottanta per cento a due figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavorotolto: ,nella misura del 60 per cento per il primo figlio,con un'aggiunta del 20 per cento per gli altri figli,fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione direttaaggiunto: ; del cento per cento a tre o piu' figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro. Ai fini del calcolo di cui al comma precedente, si fa riferimento alla pensione diretta maturata dal defunto senza tener conto della riduzione di cui al sesto comma dell'articolo 2. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. tolto: Qualoraaggiunto: qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui … o frazione di anno superiore ai sei mesi. La pensione indiretta spetta, nei casi tolto: e aggiunto: ed alle condizioni di cui al primo comma,tolto: ai coniugi aggiunto: al coniuge ed ai figli dell'iscritto defuntoaggiunto: , senza diritto a pensione,tolto: sempreche' questo ultimo avesse maturato dieci anni di aggiunto: sempre che quest'ultimo abbia maturato dicci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla tolto: cassa. Essa e' calcolata come la pensione di vecchiaia,con riferimento alla anzianita' maturata a tal fine,e spetta aggiunto: Cassa. Essa spetta, nelle percentuali di cui al primo comma, lettere a) e b)aggiunto: , su di una misura determinata come per la pensione di vecchiaia con riferimento all'anzianita' maturata e in ogni caso su di una misura non inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello del decesso. Le pensioni tolto: di reversibilita' ed indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla tolto: cassa aggiunto: Cassa con carattere di continuita', con esclusione del praticantato, a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta'tolto: , anche se l'iscrizione era cessata al momento del decessoaggiunto: , purche' la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso e l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1980-09-20;576~art7 · fonte del testo