Art. 7 — Pensioni di reversibilità ed indirette
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((Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi e dalle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, nelle seguenti misure:
- a)del sessanta per cento al coniuge; dell'ottanta per cento al coniuge avente a carico un figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro; del cento per cento al coniuge avente a carico due a piu' figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro;
- b)in mancanza del coniuge o alla sua morte, del sessanta per cento ad un solo figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro; dell'ottanta per cento a due figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro; del cento per cento a tre o piu' figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro. Ai fini del calcolo di cui al comma precedente, si fa riferimento alla pensione diretta maturata dal defunto senza tener conto della riduzione di cui al sesto comma dell'articolo 2)). Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente.qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo,la pensione di reversibilita' cosi' calcolata e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi. ((La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al primo comma, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto, senza diritto a pensione, sempre che quest'ultimo abbia maturato dicci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa spetta, nelle percentuali di cui al primo comma, lettere a) e b), su di una misura determinata come per la pensione di vecchiaia con riferimento all'anzianita' maturata e in ogni caso su di una misura non inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello del decesso)). ((Le pensioni indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuita', con esclusione del praticantato, a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta' anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso, purche' la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso e l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21)). Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque,nel caso di studi universitari,non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'.
Testo in vigore dal 13 maggio 1983 al 6 marzo 1992
