Riforma del sistema previdenziale forense

Art. 7 — Pensioni di reversibilità ed indirette

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Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti,nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello stato,secondo le disposizioni seguenti:

  • a)al coniuge,nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto,con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro,fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta; b)in mancanza del coniuge o alla sua morte,ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro,nella misura del 60 per cento per il primo figlio,con un'aggiunta del 20 per cento per gli altri figli,fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo,la pensione di reversibilita' cosi' calcolata e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi. La pensione indiretta spetta,nei casi e alle condizioni di cui al primo comma,ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione,sempreche' questo ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla cassa. Essa e' calcolata come la pensione di vecchiaia,con riferimento alla anzianita' maturata a tal fine,e spetta nelle percentuali di cui al primo comma,lettere a) e b). Le pensioni di reversibilita' ed indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla cassa con carattere di continuita',con esclusione del praticantato,a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta',anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque,nel caso di studi universitari,non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'.

Testo in vigore dal 27 settembre 1980 al 13 maggio 1983

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 845/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    Questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata. - v. S.n. 133/1984, O.n. 279/1985.

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  • Sentenza n. 402/1987

    Questione inammissibile
    19 novembre 1987

    Riuniti i giudizi; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma quarto (testo originario), legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) sollevata, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., dai Pretori di Siracusa e di Bologna, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede…

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 7 Riforma del sistema previdenziale forense

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  • Sentenza n. 169/1986

    Illegittimità dichiarata
    1 luglio 1986

    Per quanto riguarda la pretesa violazione del principio di eguaglianza da parte dell'art. 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (riforma del sistema previdenziale per gli avvocati ed i procuratori) - modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175 - va confermato l'orientamento già espresso dalla Corte la quale, a proposito di analoga questione riguardante detti professionisti, ravvisando nella legislazione più recente in materia di previdenza l'abbandono di precedenti strutturazioni e connotazioni mutualistiche a favore di sistemi decisamente improntati al carattere solidaristico, ha ritenuto chiaramente giustificata la discrezionale previsione di condizioni e di limiti ai benefici erogati, con riguardo ad un'età d'iscrizione più matura rispetto alla normale (occorrendo comunque precisare che, nella previdenza forense, il concetto di trattamento pensionistico indiretto rispetto a quello di riversibilità viene a divergere dalle corrispondenti nozioni vigenti nel rapporto di impiego pubblico e di lavoro privato). Ne' è sostenibile che sussista disparità tra soggetti ricadenti nell'area della precedente disciplina e soggetti incisi dalla norma successiva meno favorevole, poiché la fissazione di un momento temporale di decorrenza si pone inevitabile la' dove si determini una qualsiasi modificazione normativa e, proprio, in ordine alle finalità di cui alla legge n. 576 del 1980, si è altresì ritenuto non configurabile un diritto dell'iscritto (e perciò anche dei suoi aventi causa) alla intangibilità del trattamento pensionistico vigente al momento in cui si è formalizzata l'iscrizione. Nessuna violazione ricorre, infine, relativamente all'art. 38, secondo comma, Cost., il quale consente che il diritto alle prestazioni previdenziali possa venire subordinato a determinate condizioni o requisiti. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali indicati - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576 - modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175 -, sollevata in quanto la norma limita la concessione della pensione indiretta alle sole vedove di avvocati, i quali si siano iscritti alla Cassa nazionale prima del compimento del quarantesimo anno di età, ed in quanto la legge è applicabile, per i rapporti pregressi, nei confronti dei superstiti dei professionisti defunti a partire dall'1 gennaio 1982 - con conseguente vantaggio dei soggetti divenuti superstiti anteriormente a tale data, ricadenti sotto la precedente e più favorevole disciplina -, ed infine per il fatto che il predetto art. 7 porrebbe "nel nulla le finalità assistenziali della Cassa"). - S. n. 132/1984, riguardante il trattamento di invalidità degli avvocati e procuratori.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 7 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 7 Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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