Art. 7 — Pensioni di reversibilità ed indirette
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Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti,nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello stato,secondo le disposizioni seguenti:
- a)al coniuge,nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto,con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro,fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta; b)in mancanza del coniuge o alla sua morte,ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro,nella misura del 60 per cento per il primo figlio,con un'aggiunta del 20 per cento per gli altri figli,fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo,la pensione di reversibilita' cosi' calcolata e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi. La pensione indiretta spetta,nei casi e alle condizioni di cui al primo comma,ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione,sempreche' questo ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla cassa. Essa e' calcolata come la pensione di vecchiaia,con riferimento alla anzianita' maturata a tal fine,e spetta nelle percentuali di cui al primo comma,lettere a) e b). Le pensioni di reversibilita' ed indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla cassa con carattere di continuita',con esclusione del praticantato,a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta',anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque,nel caso di studi universitari,non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'.
Testo in vigore dal 27 settembre 1980 al 13 maggio 1983
