Art. 23 — Riscatto dei periodi pregressi
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Gli iscritti all'albo che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l'eta' di trentacinque anni possono presentare domanda scritta nel termine perentorio di due anni dalla data sopraindicata per riscattare un numero di annualita' non superiore a dieci, purche', per il periodo di cui viene chiesto il riscatto, i richiedenti siano stati iscritti allo albo e non alla Cassa, o, comunque, non siano stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta successivamente al compimento del 35° anno di eta'. Tale riscatto e' valido solo al fine di completare l'anzianita' minima per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e non e' rilevante per il conteggio di cui all'articolo 2, secondo comma. Il riscatto si compie mediante versamento diretto alla Cassa, per ogni anno riscattato, di un importo pari al settanta per cento del contributo minimo dell'anno in cui avviene il pagamento stesso. Il versamento deve avvenire a pena di decadenza del diritto al riscatto, entro e non oltre due anni dalla data della richiesta e comunque prima della liquidazione della pensione di vecchiaia.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1982 al 7 aprile 1988
