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[1]L'ammissione degli alienati nei manicomi deve essere chiesta dai parenti, tutori o protutori, e puo' esserlo da chiunque altro nello interesse degli infermi e della societa'.
[2]Essa e' autorizzata, in via provvisoria, dal pretore sulla presentazione di un certificato medico e di un atto di notorieta', redatti in conformita' delle norme stabilite dal Regolamento, ed in via definitiva dal tribunale in Camera di Consiglio sulla istanza del pubblico ministero, in base alla relazione del Direttore del manicomio e dopo un periodo di osservazione che non potra' eccedere in complesso un mese. Ogni manicomio dovra' avere un locale distinto e separato per accogliere i ricoverati in via provvisoria.
[3]L'Autorita' locale di Pubblica Sicurezza puo', in caso d'urgenza, ordinare il ricorso in via provvisoria, in base a certificato medico, ma e' obbligata a riferirne entro tre giorni al Procuratore del Re, trasmettendogli il cennato documento.
[4]Tanto il pretore, quanto l'Autorita' locale di Pubblica Sicurezza, nei casi suindicati, debbono provvedere alla custodia provvisoria dei beni dell'alienato.
[5]Colla stessa deliberazione dell'ammissione definitiva il Tribunale, ove non sia il caso, nomina un amministratore provvisorio che abbia la rappresentanza legale degli alienati, secondo le norme dell'articolo 330 del codice civile sino a che l'Autorita' giudiziaria abbia pronunziato sull'interdizione.
[6]E' loro applicabile l'articolo 2120 del codice civile.
[7]Il Procuratore del Re deve proporre al Tribunale, per ciascun alienato, di cui sia autorizzata l'ammissione in un manicomio o la cura in una casa privata, i provvedimenti che convenisse adottare in conformita' delle disposizioni contenute nel titolo X, libro I, del codice civile.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1904 al 27 giugno 1916
