Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1968 al 17 maggio 1978. Leggi il testo vigente →
[1]L'ammissione degli alienati nei manicomi deve essere chiesta dai parenti, tutori o protutori, e puo' esserlo da chiunque altro nello interesse degli infermi e della societa'.
[2]Essa e' autorizzata, in via provvisoria, dal pretore sulla presentazione di un certificato medico e di un atto di notorieta', redatti in conformita' delle norme stabilite dal Regolamento, ed in via definitiva dal tribunale in Camera di Consiglio sulla istanza del pubblico ministero, in base alla relazione del Direttore del manicomio e dopo un periodo di osservazione che non potra' eccedere in complesso un mese. Ogni manicomio dovra' avere un locale distinto e separato per accogliere i ricoverati in via provvisoria. 3 5 L'Autorita' locale di Pubblica Sicurezza puo', in caso d'urgenza, ordinare il ricorso in via provvisoria, in base a certificato medico, ma e' obbligata a riferirne entro tre giorni al Procuratore del Re, trasmettendogli il cennato documento. 5
[3]Tanto il pretore, quanto l'Autorita' locale di Pubblica Sicurezza, nei casi suindicati, debbono provvedere alla custodia provvisoria dei beni dell'alienato.
[4]Colla stessa deliberazione dell'ammissione definitiva il Tribunale, ove non sia il caso, nomina un amministratore provvisorio che abbia la rappresentanza legale degli alienati, secondo le norme dell'articolo 330 del codice civile sino a che l'Autorita' giudiziaria abbia pronunziato sull'interdizione.
[5]E' loro applicabile l'articolo 2120 del codice civile.
[6]Il Procuratore del Re deve proporre al Tribunale, per ciascun alienato, di cui sia autorizzata l'ammissione in un manicomio o la cura in una casa privata, i provvedimenti che convenisse adottare in conformita' delle disposizioni contenute nel titolo X, libro I, del codice civile.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1916, n. 704
3Il Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1916, n. 704 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per la durata della guerra, il periodo massimo di osservazione previsto dagli articoli 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e 49 del regolamento relativo 16 agosto 1909, n. 615, e' protratto sino a tre mesi pei militari presunti alienati in osservazione nei manicomi". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto dal 12 giugno 1916.
Corte costituzionale
5La Corte costituzionale, con sentenza 20 - 27 giugno 1968 (in G.U. 1a s.s. 6/7/1968, n. 170) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 2, secondo comma, della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e gli alienati, limitatamente alla parte in cui non permette la difesa dell'infermo nel procedimento che si svolge innanzi al Tribunale ai fini della emanazione del decreto di ricovero definitivo" e "dell'art. 2, terzo comma, della stessa legge, limitatamente alla parte in cui dispone che l'autorita' di pubblica sicurezza, quando ordina il ricovero provvisorio, puo' riferire al procuratore della Repubblica in un termine superiore alle quarantotto ore".
Testo in vigore dal 7 luglio 1968 al 17 maggio 1978
