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[1]L'ammissione degli alienati nei manicomi deve essere chiesta dai parenti, tutori o protutori, e puo' esserlo da chiunque altro nello interesse degli infermi e della societa'.

[2]Essa e' autorizzata, in via provvisoria, dal pretore sulla presentazione di un certificato medico e di un atto di notorieta', redatti in conformita' delle norme stabilite dal Regolamento, ed in via definitiva dal tribunale in Camera di Consiglio sulla istanza del pubblico ministero, in base alla relazione del Direttore del manicomio e dopo un periodo di osservazione che non potra' eccedere in complesso un mese. Ogni manicomio dovra' avere un locale distinto e separato per accogliere i ricoverati in via provvisoria. 3

[3]L'Autorita' locale di Pubblica Sicurezza puo', in caso d'urgenza, ordinare il ricorso in via provvisoria, in base a certificato medico, ma e' obbligata a riferirne entro tre giorni al Procuratore del Re, trasmettendogli il cennato documento.

[4]Tanto il pretore, quanto l'Autorita' locale di Pubblica Sicurezza, nei casi suindicati, debbono provvedere alla custodia provvisoria dei beni dell'alienato.

[5]Colla stessa deliberazione dell'ammissione definitiva il Tribunale, ove non sia il caso, nomina un amministratore provvisorio che abbia la rappresentanza legale degli alienati, secondo le norme dell'articolo 330 del codice civile sino a che l'Autorita' giudiziaria abbia pronunziato sull'interdizione.

[6]E' loro applicabile l'articolo 2120 del codice civile.

[7]Il Procuratore del Re deve proporre al Tribunale, per ciascun alienato, di cui sia autorizzata l'ammissione in un manicomio o la cura in una casa privata, i provvedimenti che convenisse adottare in conformita' delle disposizioni contenute nel titolo X, libro I, del codice civile.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1916, n. 704

3

Il Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1916, n. 704 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per la durata della guerra, il periodo massimo di osservazione previsto dagli articoli 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e 49 del regolamento relativo 16 agosto 1909, n. 615, e' protratto sino a tre mesi pei militari presunti alienati in osservazione nei manicomi". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto dal 12 giugno 1916.

Testo in vigore dal 27 giugno 1916 al 7 luglio 1968

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 223/1976

    Ha colpito questo articolo
    3 agosto 1976

    Nel procedimento in cui si discute della capacità mentale di un soggetto non può essere escluso il diritto di difesa di costui e neppure in sede di impugnazione avverso il provvedimento di primo grado. Ciò è stato affermato il relazione a procedimenti aventi ad oggetto misure definitive (sent. 74 del 1968) e deve ribadirsi in relazione a procedimenti aventi ad oggetto misure provvisorie, il cui carattere temporaneo non esclude sia coinvolto un bene fondamentale dell'interessato, specificamente garantito dall'art. 13 Cost.. È pertanto costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell'art. 24 Cost., l'art. 2 della legge 14-2-1904, n.36 sui manicomi e sugli alienati limitatamente alla parte in cui non consente la difesa dell'infermo nei procedimenti relativi al ricovero provvisorio che si svolgono innanzi al Pretore, nonché innanzi al Tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del Pretore.

    Art. 2 Riguardante disposizioni sui manicomi e sugli alienati

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 74/1968

    Ha colpito questo articolo
    27 giugno 1968

    Costituisce giudizio valido a provocare un processo di legittimità costituzionale quello previsto dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 sul ricovero degli alienati.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 39/1977

    Questione infondata
    20 gennaio 1977

    È manifestamente infondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 (Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati), nella parte in cui conferisce al pretore il potere di autorizzare in via provvisoria l'ammissione dell'alienato in un ospedale psichiatrico - sollevata in quanto si dubita che tale normativa contrasti con la disciplina costituzionale sul diritto di difesa - avendo la Corte, con sent. n. 223 del 1976, già dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma di detto articolo, limitatamente alla parte in cui non consente la difesa dell'infermo nei procedimenti relativi al ricovero provvisorio che si svolgono innanzi al pretore, nonché davanti al tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del pretore.

    Art. 32 cost. · Art. 2 Riguardante disposizioni sui manicomi e sugli alienati · Art. 1 Riguardante disposizioni sui manicomi e sugli alienati

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 27 giugno 1916

Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 1904 al 27 giugno 1916.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1916, n. 704

    Il Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1916, n. 704 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per la durata della guerra, il periodo massimo di osservazione previsto dagli articoli 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e 49 del regolamento relativo 16 agosto 1909, n. 615, e' protratto sino a tre mesi pei militari presunti alienati in osservazione nei manicomi". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto dal 12 giugno 1916.

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urn:nir:stato:legge:1904-02-14;36~art2 · fonte del testo

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