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[1]((Le somme trattenute per l'iscrizione degli agenti all'Opera di previdenza sono rimborsate senza interesse:
- a)agli agenti in prova licenziati e a quelli che siano stati esonerati per causa diversa da quelle per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale;
- b)agli agenti ai quali sia stato applicato l'art. 10 della legge 13 aprile 1911, n. 310.
[2]L'agente in prova esonerato, riammesso in servizio, deve restituire all'Opera le somme rimborsategli come sopra.
[3]Gli agenti dimissionari e le loro famiglie non hanno diritto ne' al rimborso delle trattenute, ne' ad alcuno dei benefici dell'Opera)).
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 7 febbraio 1926, n. 187, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1190, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5, in quanto costituiscono modificazioni di quelle preesistenti, avranno effetto dal 1° gennaio 1926, fatta eccezione per la concessione delle borse di studio di cui all'art. 3 che si iniziera' coll'anno finanziario 1926-27".
Testo in vigore dal 28 febbraio 1926 al 10 febbraio 1928
