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[1]((Le somme trattenute per l'iscrizione degli agenti all'Opera di previdenza sono rimborsate senza interesse:

  • a)agli agenti in prova licenziati e a quelli che siano stati esonerati per causa diversa da quelle per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale;
  • b)agli agenti ai quali sia stato applicato l'art. 10 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

[2]L'agente in prova esonerato, riammesso in servizio, deve restituire all'Opera le somme rimborsategli come sopra.

[3]Gli agenti dimissionari e le loro famiglie non hanno diritto ne' al rimborso delle trattenute, ne' ad alcuno dei benefici dell'Opera)).

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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 7 febbraio 1926, n. 187, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1190, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5, in quanto costituiscono modificazioni di quelle preesistenti, avranno effetto dal 1° gennaio 1926, fatta eccezione per la concessione delle borse di studio di cui all'art. 3 che si iniziera' coll'anno finanziario 1926-27".

Testo in vigore dal 28 febbraio 1926 al 10 febbraio 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 1926

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1918 al 28 febbraio 1926. 57 parole tolte, 51 parole aggiunte in 7 capoversi.

Le somme trattenute per l'iscrizione degli agenti all'Opera di previdenza sono tolto: restituite senza interessi aggiunto: rimborsate senza interesse:

a) agli agenti in prova tolto: esonerati o licenziati, ed agli agenti stabili destituiti o revocati aggiunto: licenziati e a quelli che siano stati esonerati per causa diversa da quelle per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale;

b) tolto: alle famiglie degli agenti in prova morti in attivita' di servizio;

tolto: c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 1 AGOSTO 1918, N. 1197, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473;

tolto: d) agli agenti ai quali sia stato applicato l'art. 10 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

L'agente in prova esonerato tolto: e l'agente destituito o revocato riammessiaggiunto: , riammesso in servizio, tolto: devono aggiunto: deve restituire all'Opera le somme tolto: pagate come sopra aggiunto: rimborsategli come sopra.

aggiunto: Gli agenti dimissionari e le loro famiglie non hanno diritto ne' al rimborso delle trattenute, ne' ad alcuno dei benefici dell'Opera.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 7 febbraio 1926, n. 187, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1190, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5, in quanto costituiscono modificazioni di quelle preesistenti, avranno effetto dal 1° gennaio 1926, fatta eccezione per la concessione delle borse di studio di cui all'art. 3 che si iniziera' coll'anno finanziario 1926-27".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art3 · fonte del testo