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[1]Le somme trattenute per l'iscrizione degli agenti all'Opera di previdenza sono restituite senza interessi:
- a)agli agenti in prova esonerati o licenziati;
- b)alle famiglie degli agenti in prova morti in attivita' di servizio;
[2]((c) alle famiglie degli agenti stabili destituiti o revocati));
- d)agli agenti ai quali sia stato applicato l'art. 10 della legge 13 aprile 1911, n. 310.
Testo in vigore dal 23 settembre 1917 al 20 settembre 1918
