Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 settembre 1917 al 20 settembre 1918. Leggi il testo vigente →

[1]Le somme trattenute per l'iscrizione degli agenti all'Opera di previdenza sono restituite senza interessi:

  • a)agli agenti in prova esonerati o licenziati;
  • b)alle famiglie degli agenti in prova morti in attivita' di servizio;

[2]((c) alle famiglie degli agenti stabili destituiti o revocati));

  • d)agli agenti ai quali sia stato applicato l'art. 10 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

Testo in vigore dal 23 settembre 1917 al 20 settembre 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 settembre 1917

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1913 al 23 settembre 1917. 2 parole aggiunte.

c) alle famiglie degli agenti stabili destituiti aggiunto: o revocati;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art3 · fonte del testo