Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 settembre 1918 al 28 febbraio 1926. Leggi il testo vigente →
[1]Le somme trattenute per l'iscrizione degli agenti all'Opera di previdenza sono restituite senza interessi:
[2]((a) agli agenti in prova esonerati o licenziati, ed agli agenti stabili destituiti o revocati));
- b)alle famiglie degli agenti in prova morti in attivita' di servizio;
- c)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 1 AGOSTO 1918, N. 1197, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473));
- d)agli agenti ai quali sia stato applicato l'art. 10 della legge 13 aprile 1911, n. 310.
[3]((L'agente in prova esonerato e l'agente destituito o revocato riammessi in servizio, devono restituire all'Opera le somme pagate come sopra)).
Testo in vigore dal 20 settembre 1918 al 28 febbraio 1926
