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Le somme trattenute per l'iscrizione degli agenti all'Opera di previdenza sono restituite senza interessi:

  • a)agli agenti in prova esonerati o licenziati;
  • b)alle famiglie degli agenti in prova morti in attivita' di servizio;
  • c)alle famiglie degli agenti stabili destituiti;
  • d)agli agenti ai quali sia stato applicato l'art. 10 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

Testo in vigore dal 27 giugno 1913 al 23 settembre 1917

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art3 · fonte del testo