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[1]Le somme trattenute per l'iscrizione degli agenti all'Opera di previdenza sono rimborsate senza interesse:

[2]((a) agli agenti in prova licenziati o destituiti ed a quelli che siano stati esonerati per cause, diverse da quelle per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale)); 9

  • b)agli agenti ai quali sia stato applicato l'art. 10 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

[3]L'agente in prova esonerato, riammesso in servizio, deve restituire all'Opera le somme rimborsategli come sopra.

[4]Gli agenti dimissionari e le loro famiglie non hanno diritto ne' al rimborso delle trattenute, ne' ad alcuno dei benefici dell'Opera. 7

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

7

Il Regio D.L. 7 febbraio 1926, n. 187, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1190, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5, in quanto costituiscono modificazioni di quelle preesistenti, avranno effetto dal 1° gennaio 1926, fatta eccezione per la concessione delle borse di studio di cui all'art. 3 che si iniziera' coll'anno finanziario 1926-27".

L. 22 dicembre 1927, n. 2685

9

con decorrenza dal 1 luglio 1927

La L. 22 dicembre 1927, n. 2685, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1927.

Testo in vigore dal 10 febbraio 1928 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 febbraio 1928

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1926 al 10 febbraio 1928. 3 parole tolte, 5 parole aggiunte.

a) agli agenti in prova licenziati tolto: e aggiunto: o destituiti ed a quelli che siano stati esonerati per tolto: causa diversa aggiunto: cause, diverse da quelle per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 dicembre 1927, n. 2685

    La L. 22 dicembre 1927, n. 2685, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1927.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art3 · fonte del testo