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[1]Le somme trattenute per l'iscrizione degli agenti all'Opera di previdenza sono rimborsate senza interesse:
[3]L'agente in prova esonerato, riammesso in servizio, deve restituire all'Opera le somme rimborsategli come sopra.
[4]Gli agenti dimissionari e le loro famiglie non hanno diritto ne' al rimborso delle trattenute, ne' ad alcuno dei benefici dell'Opera. 7
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 7 febbraio 1926, n. 187, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1190, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5, in quanto costituiscono modificazioni di quelle preesistenti, avranno effetto dal 1° gennaio 1926, fatta eccezione per la concessione delle borse di studio di cui all'art. 3 che si iniziera' coll'anno finanziario 1926-27".
L. 22 dicembre 1927, n. 2685
9con decorrenza dal 1 luglio 1927
La L. 22 dicembre 1927, n. 2685, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1927.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1928 al 22 dicembre 2008
