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[1]L'Amministrazione ferroviaria, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, procedera' al riordinamento degli uffici pel servizio legale, ed il relativo per sonale sara' reclutato tra i funzionari degli attuali uffici di consulenza legale ferroviaria, che oltre la laurea di giurisprudenza, abbiano i requisiti rispettivamente richiesti dalla legge 8 giugno 1874, n. 1938, per l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, unitamente alla necessaria attitudine pel disimpegno delle funzioni forensi. Coloro i quali non avessero, ovvero non conseguissero, nel detto anno, tali requisiti saranno adibiti ad altri uffici.

[2]Ai posti vacanti per effetto del riordinamento suddetto si provvedera' o merce' i pubblici concorsi, di cui al successivo penultimo capoverso, ovvero scegliendo, secondo le norme che saranno dettate dal regolamento: tra i funzionari delle R. avvocature erariali, e tra i funzionari del pubblico ministero, giudici di tribunale, pretori ed aggiunti giudiziari.

[3]Ai detti funzionari e magistrati, che fossero prescelti, saranno applicabili, per quanto riguarda il trattamento di pensione, le disposizioni dell'art. 7 della legge 12 luglio 1906, n. 332, relative agli impiegati provenienti dal ruolo organico dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Regio ispettorato generale delle strade ferrate.

[4]COMMA ABROGATO DALLA L. 9 LUGLIO 1908, n. 418.

[5]Por l'eventuale completamento del ruolo organico e per le future occorrenze di personale, si provvedera' mediante concorso per titoli ed esami fra i laureati in giurisprudenza di eta' non superiore ai 35 anni, che siano rispettivamente inscritti, almeno da due anni, nell'albo degli avvocati o dei procuratori esercenti presso le Corti od i tribunali del Regno ed abbiano effettivamente esercitata l'avvocatura contenziosa, nonche' fra funzionari della magistratura i quali abbiano almeno due anni di servizio, escluso il tirocinio di uditore.

[6]Con R. decreto, udito il Consiglio d'amministrazione ed il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il riordinamento e funzionamento del servizio legale ferroviario nonche' per l'esazione e ripartizione, fra funzionari, delle competenze poste a carico delle controparti, oppure corrisposte dall'Amministrazione interessata in ragione della meta' di quelle che sarebbero state liquidate contro il soccombente, nei casi di transazione dopo la sentenza favorevole all'Amministrazione medesima o di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente. 28 37

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 273

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Il Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 273, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 79, 80 e 81 delle legge organica 7 luglio 1907, n. 429, per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata, modificate dai decreti 28 giugno 1912, n. 728, e 13 agosto 1917, n. 1393, e dalla logge 7 aprile 1921, n. 368, concernenti il contenzioso ferroviario e le norme esecutive approvate coi Regi decreti 2 luglio 1914, n. 776, e 7 marzo 1918, n. 451, sono pubblicate ed avranno esecuzione, colle modifiche stabilite nei seguenti articoli, nei territori annessi all'Italia colle leggi 26 settembre 1920, numero 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, nel trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, dalla quale data cesseranno per le Regie Avvocature erariali le corrispondenti attribuzioni, loro temporaneamente assegnate coi Regi decreti 31 dicembre 1919, n. 2500, e 5 maggio 1921, n. 653, salva la ultimazione dei procedimenti loro affidati, sino all'esaurimento del grado di giurisdizione in corso".

Regio Decreto 8 gennaio 1925, n. 57

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Il Regio Decreto 8 gennaio 1925, n. 57 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) che "Nei territori annessi col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pure estese: le disposizioni degli articoli 79, 80 ed 81 della legge organica 7 luglio 1907, n. 429, per l'esercizio delle Ferrovie dello Stato, modificata dai decreti 28 giugno 1912, n. 728, e 13 agosto 1917, n. 3393, e dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, concernenti il contenzioso ferroviario e le norme esecutive approvate coi R. decreti 2 luglio 1914, n. 776, e 7 marzo 1918, n. 451, con le modificazioni conseguenti dai R. decreti 30 dicembre 1923, n.2828, e 13 gennaio 1924, n. 9, e dalla deliberazione 28 gennaio 1924, n. 2762, del Commissario straordinario delle ferrovie, pubblicata il 31 gennaio 1924, nel n. 26 della Gazzetta Ufficiale del Regno".

Testo in vigore dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 febbraio 1925

Confronto con la versione in vigore dal 8 marzo 1923 al 21 febbraio 1925. .

… di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombentetolto: ".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 8 gennaio 1925, n. 57

    Il Regio Decreto 8 gennaio 1925, n. 57 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) che "Nei territori annessi col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pure estese: le disposizioni degli articoli 79, 80 ed 81 della legge organica 7 luglio 1907, n. 429, per l'esercizio delle Ferrovie dello Stato, modificata dai decreti 28 giugno 1912, n. 728, e 13 agosto 1917, n. 3393, e dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, concernenti il contenzioso ferroviario e le norme esecutive approvate coi R. decreti 2 luglio 1914, n. 776, e 7 marzo 1918, n. 451, con le modificazioni conseguenti dai R. decreti 30 dicembre 1923, n.2828, e 13 gennaio 1924, n. 9, e dalla deliberazione 28 gennaio 1924, n. 2762, del Commissario straordinario delle ferrovie, pubblicata il 31 gennaio 1924, nel n. 26 della Gazzetta Ufficiale del Regno".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art81 · fonte del testo