Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1908 al 13 luglio 1909. Leggi il testo vigente →

[1]L'Amministrazione ferroviaria, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, procedera' al riordinamento degli uffici pel servizio legale, ed il relativo per sonale sara' reclutato tra i funzionari degli attuali uffici di consulenza legale ferroviaria, che oltre la laurea di giurisprudenza, abbiano i requisiti rispettivamente richiesti dalla legge 8 giugno 1874, n. 1938, per l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, unitamente alla necessaria attitudine pel disimpegno delle funzioni forensi. Coloro i quali non avessero, ovvero non conseguissero, nel detto anno, tali requisiti saranno adibiti ad altri uffici.

[2]Ai posti vacanti per effetto del riordinamento suddetto si provvedera' o merce' i pubblici concorsi, di cui al successivo penultimo capoverso, ovvero scegliendo, secondo le norme che saranno dettate dal regolamento: tra i funzionari delle R. avvocature erariali, e tra i funzionari del pubblico ministero, giudici di tribunale, pretori ed aggiunti giudiziari.

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 LUGLIO 1908, n. 418)).

[4]Per l'eventuale completamento del ruolo organico e per le future occorrenze di personale, si provvedera' mediante concorso per titoli ed esami fra i laureati in giurisprudenza di eta' non superiore ai 35 anni, che siano rispettivamente inscritti, almeno da un anno, nell'albo degli avvocati o de' procuratori esercenti presso le Corti od i tribunali del Regno, ed abbiano effettivamente esercitata l'avvocatura contenziosa.

[5]Con R. decreto, udito il Consiglio d'amministrazione ed il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme pel riordinamento e pel funzionamento del servizio legale ferroviario, nonche' per l'esazione e ripartizione, tra funzionari, delle competenze poste a carico delle controparti.

Testo in vigore dal 9 agosto 1908 al 13 luglio 1909

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 agosto 1908

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1907 al 9 agosto 1908. 73 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Anche per effetto del riordinamento disposto dal presente articolo, il capo del servizio legale presso la direzione generale ed i capi del servizio legale, risiedenti presso le sedi compartimentali, saranno nominati per scelta fra i funzionari di cui al precedente capoverso, e fra i funzionari degli attuali uffici, per merito riconosciuto dal Consiglio di amministrazione, dietro comprovato esercizio dell'avvocatura contenziosa e senz'alcun riguardo ad anzianita' di servizio, ed, in difetto, per speciale concorsoaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 9 LUGLIO 1908, n. 418.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art81 · fonte del testo