Art. 81
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[1]L'Amministrazione ferroviaria, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, procedera' al riordinamento degli uffici pel servizio legale, ed il relativo per sonale sara' reclutato tra i funzionari degli attuali uffici di consulenza legale ferroviaria, che oltre la laurea di giurisprudenza, abbiano i requisiti rispettivamente richiesti dalla legge 8 giugno 1874, n. 1938, per l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, unitamente alla necessaria attitudine pel disimpegno delle funzioni forensi. Coloro i quali non avessero, ovvero non conseguissero, nel detto anno, tali requisiti saranno adibiti ad altri uffici.
[2]Ai posti vacanti per effetto del riordinamento suddetto si provvedera' o merce' i pubblici concorsi, di cui al successivo penultimo capoverso, ovvero scegliendo, secondo le norme che saranno dettate dal regolamento: tra i funzionari delle R. avvocature erariali, e tra i funzionari del pubblico ministero, giudici di tribunale, pretori ed aggiunti giudiziari.
[3]((Ai detti funzionari e magistrati, che fossero prescelti, saranno applicabili, per quanto riguarda il trattamento di pensione, le disposizioni dell'art. 7 della legge 12 luglio 1906, n. 332, relative agli impiegati provenienti dal ruolo organico dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Regio ispettorato generale delle strade ferrate)).
[4]COMMA ABROGATO DALLA L. 9 LUGLIO 1908, n. 418.
[5]Per l'eventuale completamento del ruolo organico e per le future occorrenze di personale, si provvedera' mediante concorso per titoli ed esami fra i laureati in giurisprudenza di eta' non superiore ai 35 anni, che siano rispettivamente inscritti, almeno da un anno, nell'albo degli avvocati o de' procuratori esercenti presso le Corti od i tribunali del Regno, ed abbiano effettivamente esercitata l'avvocatura contenziosa.
[6]Con R. decreto, udito il Consiglio d'amministrazione ed il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme pel riordinamento e pel funzionamento del servizio legale ferroviario, nonche' per l'esazione e ripartizione, tra funzionari, delle competenze poste a carico delle controparti.
Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 23 settembre 1917
