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[1]L'Amministrazione ferroviaria, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, procedera' al riordinamento degli uffici pel servizio legale, ed il relativo per sonale sara' reclutato tra i funzionari degli attuali uffici di consulenza legale ferroviaria, che oltre la laurea di giurisprudenza, abbiano i requisiti rispettivamente richiesti dalla legge 8 giugno 1874, n. 1938, per l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, unitamente alla necessaria attitudine pel disimpegno delle funzioni forensi. Coloro i quali non avessero, ovvero non conseguissero, nel detto anno, tali requisiti saranno adibiti ad altri uffici.

[2]Ai posti vacanti per effetto del riordinamento suddetto si provvedera' o merce' i pubblici concorsi, di cui al successivo penultimo capoverso, ovvero scegliendo, secondo le norme che saranno dettate dal regolamento: tra i funzionari delle R. avvocature erariali, e tra i funzionari del pubblico ministero, giudici di tribunale, pretori ed aggiunti giudiziari.

[3]Ai detti funzionari e magistrati, che fossero prescelti, saranno applicabili, per quanto riguarda il trattamento di pensione, le disposizioni dell'art. 7 della legge 12 luglio 1906, n. 332, relative agli impiegati provenienti dal ruolo organico dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Regio ispettorato generale delle strade ferrate.

[4]COMMA ABROGATO DALLA L. 9 LUGLIO 1908, n. 418.

[5]((Por l'eventuale completamento del ruolo organico e per le future occorrenze di personale, si provvedera' mediante concorso per titoli ed esami fra i laureati in giurisprudenza di eta' non superiore ai 35 anni, che siano rispettivamente inscritti, almeno da due anni, nell'albo degli avvocati o dei procuratori esercenti presso le Corti od i tribunali del Regno ed abbiano effettivamente esercitata l'avvocatura contenziosa, nonche' fra funzionari della magistratura i quali abbiano almeno due anni di servizio, escluso il tirocinio di uditore.

[6]Con R. decreto, udito il Consiglio d'amministrazione ed il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il riordinamento e funzionamento del servizio legale ferroviario nonche' per l'esazione e ripartizione, fra funzionari, delle competenze poste a carico delle controparti, oppure corrisposte dall'Amministrazione interessata in ragione della meta' di quelle che sarebbero state liquidate contro il soccombente, nei casi di transazione dopo la sentenza favorevole all'Amministrazione medesima o di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente")).

Testo in vigore dal 23 settembre 1917 al 8 marzo 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 settembre 1917

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1909 al 23 settembre 1917. 9 parole tolte, 69 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Peraggiunto: Por l'eventuale completamento del ruolo organico e per le future occorrenze di personale, si … giurisprudenza di eta' non superiore ai 35 anni, che siano rispettivamente inscritti, almeno da tolto: un anno aggiunto: due anni, nell'albo degli avvocati o tolto: de' aggiunto: dei procuratori esercenti presso le Corti od i tribunali del Regnotolto: , ed abbiano effettivamente esercitata l'avvocatura contenziosaaggiunto: , nonche' fra funzionari della magistratura i quali abbiano almeno due anni di servizio, escluso il tirocinio di uditore.

Con R. decreto, udito il Consiglio d'amministrazione ed il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme tolto: pel riordinamento e pel aggiunto: per il riordinamento e funzionamento del servizio legale ferroviariotolto: , nonche' per l'esazione e ripartizione, tolto: tra aggiunto: fra funzionari, delle competenze poste a carico delle contropartiaggiunto: , oppure corrisposte dall'Amministrazione interessata in ragione della meta' di quelle che sarebbero state liquidate contro il soccombente, nei casi di transazione dopo la sentenza favorevole all'Amministrazione medesima o di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art81 · fonte del testo