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Il Monte dei Paschi si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilita' che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del Registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterra' di dover istituire per il riscontro delle giacenze delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il magazzino centrale compartimentale dell'Istituto sia presso gli organi di distribuzione. Il Monte dei Paschi si obbliga altresi' di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convezione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonche' alla resa del conto giudiziale a norma dell'articolo 74 della vigente legge sulla contabilita' generale dello Stato.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-12-16;1022~proroga-convenzione-distribuzione-valori-bollati-rivenditori-art14 · fonte del testo