Art. 4 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
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Il Monte dei Paschi di Siena continuera' a mantenere in Siena, a proprie spese, un magazzino compartimentale di valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi. Resta fissata in L. 1.500 milioni la scorta dei valori bollati di cui il magazzino suddetto e' stato gia' dotato giusta ministeriale 1 luglio 1949, n. 151.489. Tale dotazione dovra' risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti. L'ammontare della detta dotazione potra' essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950
