Art. 7 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
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Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a tener fermo costantemente nel Magazzino compartimentale almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione. Di tale quantitativo di valori il detto Monte non potra' disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950
