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Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori bollati di cui sopra, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Fabriano, fino alla stazione ferroviaria di Siena od a quella Intendenza di finanza su ordinazione del Monte dei Paschi sono a carico del Ministero delle finanze. Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza, di finanza di Siena al Magazzino centrale compartimentale dell'Istituto, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino centrale compartimentale sono, invece, a carico dell'Istituto.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-12-16;1022~proroga-convenzione-distribuzione-valori-bollati-rivenditori-art9 · fonte del testo