Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 18 — Formazione dell'albo definitivo di giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

((Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 17, gli elenchi dei giudici popolari di corte di assise e di corte di assise di appello, i verbali ed i reclami sono trasmessi rispettivamente al presidente del tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise e al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello.)) Il presidente, ricevuti gli elenchi, i verbali ed I reclami, sentiti il procuratore della Repubblica e il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, assunte, qualora occorra, le opportune informazioni, procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle operazioni seguenti:

  • 1)rivede e controlla gli elenchi in base agli elementi raccolti ai sensi degli articoli precedenti;
  • 2)decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omessi ovvero iscritti indebitamente;
  • 3)forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di assise e rispettivamente di Corte di assise di appello secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti;
  • 4)approva gli albi con decreto, 13
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

13

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.

Testo in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1998

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1951 al 21 marzo 1998. 10 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo tolto: precedente, il pretore trasmette aggiunto: 17, gli elenchi dei giudici popolari di tolto: Corte aggiunto: corte di assise e di tolto: Corte aggiunto: corte di assise di appello, i verbali ed i reclami aggiunto: sono trasmessi rispettivamente al presidente del tolto: Tribunale aggiunto: tribunale del luogo ove ha sede la tolto: Corte aggiunto: corte di assise e al presidente del tolto: Tribunale aggiunto: tribunale del capoluogo del distretto di tolto: Corte aggiunto: corte di appello. Il presidente, ricevuti gli elenchi, i verbali ed I reclami, sentiti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art18 · fonte del testo