Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 18 — Formazione dell'albo definitivo di giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 maggio 1951 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, il pretore trasmette gli elenchi dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello, i verbali ed i reclami rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello. Il presidente, ricevuti gli elenchi, i verbali ed I reclami, sentiti il procuratore della Repubblica e il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, assunte, qualora occorra, le opportune informazioni, procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle operazioni seguenti:

  • 1)rivede e controlla gli elenchi in base agli elementi raccolti ai sensi degli articoli precedenti;
  • 2)decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omessi ovvero iscritti indebitamente;
  • 3)forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di assise e rispettivamente di Corte di assise di appello secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti;
  • 4)approva gli albi con decreto,

Testo in vigore dal 7 maggio 1951 al 21 marzo 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art18 · fonte del testo