Art. 27 — Giudici popolari supplenti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1957 al 15 febbraio 1978. Leggi il testo vigente →
Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 15 febbraio 1978
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4 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1952 al 18 gennaio 1957. 175 parole tolte.
tolto: Se, per l'assenza dei giudici popolari estratti a sorte, o per un'altra causa, non e' possibile costituire la Corte di assise o la Corte di assise di appello, il presidente estrae dall'urna dei giudici popolari supplenti due schede, non comprese quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giudice mancante, e dispone che i giudici ai quali le schede si riferiscono vengano citati senza ritardo anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva. Il presidente, qualora occorra, puo' procedere a successive estrazioni dall'urna dei supplenti fino a che sia possibile costituire il collegio. I giudici popolari supplenti sono anch'essi chiamati a prestare servizio nell'ordine di estrazione. Qualora l'assise sia convocata in un Comune per il quale non esista la lista dei giudici popolari supplenti, il presidente imbussola in un'urna i numeri corrispondenti ai nominativi dei giudici popolari residenti nel Comune iscritti nell'albo definitivo e, per i giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto dall'art. 10; quindi procede all'estrazione nei modi indicati nel primo comma.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art27 · fonte del testo