Art. 27 — Giudici popolari supplenti
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Se, per l'assenza dei giudici popolari estratti a sorte, o per un'altra causa, non e' possibile costituire la Corte di assise o la Corte di assise di appello, il presidente estrae dall'urna dei giudici popolari supplenti due schede, non comprese quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giudice mancante, e dispone che i giudici ai quali le schede si riferiscono vengano citati senza ritardo anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva. Il presidente, qualora occorra, puo' procedere a successive estrazioni dall'urna dei supplenti fino a che sia possibile costituire il collegio. I giudici popolari supplenti sono anch'essi chiamati a prestare servizio nell'ordine di estrazione. ((Qualora l'assise sia convocata in un Comune per il quale non esista la lista dei giudici popolari supplenti, il presidente imbussola in un'urna i numeri corrispondenti ai nominativi dei giudici popolari residenti nel Comune iscritti nell'albo definitivo e, per i giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto dall'art. 10; quindi procede all'estrazione nei modi indicati nel primo comma)).
Testo in vigore dal 6 maggio 1952 al 18 gennaio 1957
