Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 36 — Indennità dei giudici popolari

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Ai giudici popolari spetta un'indennita' di lire ventimila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione. 9 L'indennita' prevista dal comma precedente e' aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano Le loro funzioni, a lire quarantamila giornaliere per le prime cinquanta udienze; e' aumentata a lire quarantacinquemila giornaliere per le successive cinquanta udienze ed a lire cinquantamila per le udienze successive. 9 Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennita' di soggiorno ed il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale o per i consiglieri di corte di appello. Le stesse indennita' sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purche' sia comparso in tempo utile per prestare servizio. Ai giudici popolari e' corrisposta un'indennita' speciale di ammontare pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, rapportata ad ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 26 settembre 1986, n. 794

9

Il D.P.R. 26 settembre 1986, n. 794 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "L'indennita' di cui all'art. 36, primo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come modificato dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795, e' stabilita nella misura di L. 26.000. Le indennita' di cui all'art. 36, secondo comma, sono stabilite nella misura, rispettivamente, di L. 52.000, 58.500 e 65.000".

Testo in vigore dal 13 dicembre 1986 al 25 ottobre 1989

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 369/2000

    Questione infondata
    26 luglio 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, in quanto la questione si basa su un'erronea premessa interpretativa del giudice rimettente. Invero, l'obbligo dei giudici popolari di assicurare <<disponibilità e reperibilità>> non impedisce, di per sé, lo svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa per l'intera durata dell'ufficio ricoperto, essendo essi vincolati a garantire la loro presenza soltanto per i giorni in cui concretamente esercitano i loro compiti; sicché la previsione della norma censurata secondo cui l'indennità spettante per l'ufficio di giudice popolare è stabilita in un importo fisso, non essendo commisurata alla retribuzione, ove vi sia stata rinuncia alla retribuzione per l'attività normalmente svolta, non può essere in contrasto con il principio di adeguatezza della retribuzione e non parifica irragionevolmente i lavoratori, determinando, inoltre, una remora per chi aspiri ad accedere all'ufficio pubblico in questione; ne', se pur vi fosse, l'erronea applicazione della norma censurata può dar adito ad una pronuncia di illegittimità costituzionale. - V., per l'erronea applicazione delle norme che non possono determinare di per sé censure di incostituzionalità, sentenze n. 40/1998 e n. 175/1997.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 51 cost. · Art. 36 Riordinamento dei giudizi di Assise

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 256/1997

    Questione inammissibile
    18 luglio 1997

    Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 51 cost. · Art. 36 Riordinamento dei giudizi di Assise

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 33/1991

    Questione inammissibile
    28 gennaio 1991

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise), come sostituito dagli artt. 1 della legge 25 ottobre 1982, n.795, e 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 53 e 97 della Costituzione, dal Presidente della Co…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 53 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 13 dicembre 1986

Confronto con la versione in vigore dal 18 novembre 1982 al 13 dicembre 1986. 188 parole aggiunte.

aggiunto: Ai giudici popolari spetta un'indennita' di lire ventimila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione. L'indennita' prevista dal comma precedente e' aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano Le loro funzioni, a lire quarantamila giornaliere per le prime cinquanta udienze; e' aumentata a lire quarantacinquemila giornaliere per le successive cinquanta udienze ed a lire cinquantamila per le udienze successive. Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennita' di soggiorno ed il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale o per i consiglieri di corte di appello. Le stesse indennita' sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purche' sia comparso in tempo utile per prestare servizio. Ai giudici popolari e' corrisposta un'indennita' speciale di ammontare pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, rapportata ad ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 26 settembre 1986, n. 794

    Il D.P.R. 26 settembre 1986, n. 794 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "L'indennita' di cui all'art. 36, primo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come modificato dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795, e' stabilita nella misura di L. 26.000. Le indennita' di cui all'art. 36, secondo comma, sono stabilite nella misura, rispettivamente, di L. 52.000, 58.500 e 65.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art36 · fonte del testo