Art. 36 — Indennità dei giudici popolari
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Ai giudici popolari spetta un'indennita' di lire ventimila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione. 9 L'indennita' prevista dal comma precedente e' aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano Le loro funzioni, a lire quarantamila giornaliere per le prime cinquanta udienze; e' aumentata a lire quarantacinquemila giornaliere per le successive cinquanta udienze ed a lire cinquantamila per le udienze successive. 9 Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennita' di soggiorno ed il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale o per i consiglieri di corte di appello. Le stesse indennita' sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purche' sia comparso in tempo utile per prestare servizio. Ai giudici popolari e' corrisposta un'indennita' speciale di ammontare pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, rapportata ad ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 26 settembre 1986, n. 794
9Il D.P.R. 26 settembre 1986, n. 794 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "L'indennita' di cui all'art. 36, primo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come modificato dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795, e' stabilita nella misura di L. 26.000. Le indennita' di cui all'art. 36, secondo comma, sono stabilite nella misura, rispettivamente, di L. 52.000, 58.500 e 65.000".
Testo in vigore dal 13 dicembre 1986 al 25 ottobre 1989
