Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 36 — Indennità dei giudici popolari

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Ai giudici popolari spetta una indennita' di lire duemila per ogni giorno nel quale esercitano le loro funzioni, ove tale luogo coincida con quello della loro residenza. Tale indennita' e' aumentata a lire tremila ove questa coincidenza non sussista. Ai giudici popolari che prestano servizio nelle Corti di assise o nelle Corti di assise di appello fuori della loro residenza, spettano inoltre le indennita' di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di grado VI o per i Consiglieri di Corte di appello. Le stesse indennita' sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purche' sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

Testo in vigore dal 7 maggio 1951 al 30 marzo 1978

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 369/2000

    Questione infondata
    26 luglio 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, in quanto la questione si basa su un'erronea premessa interpretativa del giudice rimettente. Invero, l'obbligo dei giudici popolari di assicurare <<disponibilità e reperibilità>> non impedisce, di per sé, lo svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa per l'intera durata dell'ufficio ricoperto, essendo essi vincolati a garantire la loro presenza soltanto per i giorni in cui concretamente esercitano i loro compiti; sicché la previsione della norma censurata secondo cui l'indennità spettante per l'ufficio di giudice popolare è stabilita in un importo fisso, non essendo commisurata alla retribuzione, ove vi sia stata rinuncia alla retribuzione per l'attività normalmente svolta, non può essere in contrasto con il principio di adeguatezza della retribuzione e non parifica irragionevolmente i lavoratori, determinando, inoltre, una remora per chi aspiri ad accedere all'ufficio pubblico in questione; ne', se pur vi fosse, l'erronea applicazione della norma censurata può dar adito ad una pronuncia di illegittimità costituzionale. - V., per l'erronea applicazione delle norme che non possono determinare di per sé censure di incostituzionalità, sentenze n. 40/1998 e n. 175/1997.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 51 cost. · Art. 36 Riordinamento dei giudizi di Assise

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  • Ordinanza n. 256/1997

    Questione inammissibile
    18 luglio 1997

    Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 51 cost. · Art. 36 Riordinamento dei giudizi di Assise

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  • Ordinanza n. 33/1991

    Questione inammissibile
    28 gennaio 1991

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise), come sostituito dagli artt. 1 della legge 25 ottobre 1982, n.795, e 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 53 e 97 della Costituzione, dal Presidente della Co…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 53 cost. · Art. 97 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art36 · fonte del testo