Art. 36 — Indennità dei giudici popolari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 maggio 1951 al 30 marzo 1978. Leggi il testo vigente →
Ai giudici popolari spetta una indennita' di lire duemila per ogni giorno nel quale esercitano le loro funzioni, ove tale luogo coincida con quello della loro residenza. Tale indennita' e' aumentata a lire tremila ove questa coincidenza non sussista. Ai giudici popolari che prestano servizio nelle Corti di assise o nelle Corti di assise di appello fuori della loro residenza, spettano inoltre le indennita' di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di grado VI o per i Consiglieri di Corte di appello. Le stesse indennita' sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purche' sia comparso in tempo utile per prestare servizio.
Testo in vigore dal 7 maggio 1951 al 30 marzo 1978
