Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 36 — Indennità dei giudici popolari

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(( Ai giudici popolari spetta una indennita' di lire cinquantamila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione. L'indennita' prevista dal comma 1 e' aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano le loro funzioni, a lire centomila giornaliere per le prime cinquanta udienze; e' aumentata a lire centodiecimila giornaliere per le successive cinquanta udienze e a lire centoventimila per le udienze successive. Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennita' di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale e per i consiglieri di corte di appello. Le stesse indennita' sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purche' sia comparso in tempo utile per prestare servizio. Ai giudici popolari e' corrisposta una indennita' speciale di ammontare pari a quella prevista dall' articolo 3 comma 1 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione. 6. Ai giudici popolari, chiamati a prestare servizio nella sessione della corte di assise o della corte di assise di appello a norma dell'articolo 26, spetta una indennita' per la loro disponibilita' e reperibilita' di lire ventimila per ogni giorno di durata della sessione in cui non svolgono l'effettivo esercizio della funzione giurisdizionale))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 26 settembre 1986, n. 794

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Il D.P.R. 26 settembre 1986, n. 794 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "L'indennita' di cui all'art. 36, primo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come modificato dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795, e' stabilita nella misura di L. 26.000. Le indennita' di cui all'art. 36, secondo comma, sono stabilite nella misura, rispettivamente, di L. 52.000, 58.500 e 65.000".

Testo in vigore dal 25 ottobre 1989 al 1 gennaio 2002

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 369/2000

    Questione infondata
    26 luglio 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, in quanto la questione si basa su un'erronea premessa interpretativa del giudice rimettente. Invero, l'obbligo dei giudici popolari di assicurare <<disponibilità e reperibilità>> non impedisce, di per sé, lo svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa per l'intera durata dell'ufficio ricoperto, essendo essi vincolati a garantire la loro presenza soltanto per i giorni in cui concretamente esercitano i loro compiti; sicché la previsione della norma censurata secondo cui l'indennità spettante per l'ufficio di giudice popolare è stabilita in un importo fisso, non essendo commisurata alla retribuzione, ove vi sia stata rinuncia alla retribuzione per l'attività normalmente svolta, non può essere in contrasto con il principio di adeguatezza della retribuzione e non parifica irragionevolmente i lavoratori, determinando, inoltre, una remora per chi aspiri ad accedere all'ufficio pubblico in questione; ne', se pur vi fosse, l'erronea applicazione della norma censurata può dar adito ad una pronuncia di illegittimità costituzionale. - V., per l'erronea applicazione delle norme che non possono determinare di per sé censure di incostituzionalità, sentenze n. 40/1998 e n. 175/1997.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 51 cost. · Art. 36 Riordinamento dei giudizi di Assise

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 256/1997

    Questione inammissibile
    18 luglio 1997

    Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 51 cost. · Art. 36 Riordinamento dei giudizi di Assise

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 33/1991

    Questione inammissibile
    28 gennaio 1991

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise), come sostituito dagli artt. 1 della legge 25 ottobre 1982, n.795, e 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 53 e 97 della Costituzione, dal Presidente della Co…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 53 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 25 ottobre 1989

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1986 al 25 ottobre 1989. 23 parole tolte, 78 parole aggiunte.

Ai giudici popolari spetta tolto: un'indennita' di lire ventimila aggiunto: una indennita' di lire cinquantamila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione. L'indennita' prevista dal comma tolto: precedente aggiunto: 1 e' aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione tolto: nel periodo aggiunto: nei giorni in cui esercitano tolto: Le aggiunto: le loro funzioni, a lire tolto: quarantamila aggiunto: centomila giornaliere per le prime cinquanta udienze; e' aumentata a lire tolto: quarantacinquemila aggiunto: centodiecimila giornaliere per le successive cinquanta udienze tolto: ed a lire cinquantamila aggiunto: e a lire centoventimila per le udienze successive. Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di … della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennita' di soggiorno tolto: ed aggiunto: e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale tolto: o aggiunto: e per i consiglieri di corte di appello. Le stesse indennita' sono dovute anche … purche' sia comparso in tempo utile per prestare servizio. Ai giudici popolari e' corrisposta tolto: un'indennita' aggiunto: una indennita' speciale di ammontare pari a quella prevista tolto: dal primo comma dell'articolo 3 aggiunto: dall' articolo 3 comma 1 della legge 19 febbraio 1981tolto: , n. 27, rapportata tolto: ad aggiunto: a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione. aggiunto: 6. Ai giudici popolari, chiamati a prestare servizio nella sessione della corte di assise o della corte di assise di appello a norma dell'articolo 26, spetta una indennita' per la loro disponibilita' e reperibilita' di lire ventimila per ogni giorno di durata della sessione in cui non svolgono l'effettivo esercizio della funzione giurisdizionale

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art36 · fonte del testo