Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 46 — Convocazione della Corte di assise di appello

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Quando e' proposto appello contro una sentenza della Corte di assise, il cancelliere della Corte di appello, appena pervenuti gli atti indicati nell'art. 208 del Codice di procedura penale o, se appellante e' l'imputato, appena il pubblico ministero ha restituito gli atti comunicatigli a norma dell'art. 517 Codice procedura penale, li presenta al primo presidente della Corte di appello, che, sentito il pubblico ministero, emette decreto di convocazione della Corte di assise di appello competente, anche per un solo giudizio quando vi sono imputati detenuti.

Testo in vigore dal 7 maggio 1951 al 6 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art46 · fonte del testo