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Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti e' stabilito nell'importo di lire 60.000 annue. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la misura del contributo predetto potra' essere variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Comitato dei delegati della Cassa, in relazione alle risultanze della gestione. L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non e' tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui al presente articolo.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1967 al 10 settembre 1977

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