Art. 50 — Diritto a pensione dei figli in mancanza della vedova o del vedovo. Cumulabilità delle pensioni spettanti agli orfani per la perdita di entrambi i genitori a causa della guerra)
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I figli e le figlie nubili minorenni del militare morto per causa di servizio di guerra, o attinente alla guerra, ovvero del civile morto per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 qualora siano, altresi', privi della madre o questa, per qualunque motivo, non possa conseguire pensione o la perda per passaggio a nuove nozze o venga a mancare dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione nella misura di quella vedovile, con i benefici di cui agli articoli 48 e 49. Per il calcolo dell'aumento di cui all'articolo 49, il primo orfano non viene computato. I figli e le figlie nubili minorenni della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 qualora siano, altresi', privi del padre ovvero questo, essendo comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro e trovandosi nelle condizioni economiche stabilite dall'articolo 20, non possa, per qualunque motivo, conseguire la pensione o la perda in applicazione dell'ultimo comma del successivo articolo 62, conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti. Nei casi di inabilita' temporanea del padre, si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48. Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni. Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad Universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di eta'.
Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 luglio 1971
