Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 50 — Diritto a pensione dei figli in mancanza della vedova o del vedovo. Cumulabilità delle pensioni spettanti agli orfani per la perdita di entrambi i genitori a causa della guerra)

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I figli e le figlie nubili minorenni del militare morto per causa di servizio di guerra, o attinente alla guerra, ovvero del civile morto per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 qualora siano, altresi', privi della madre o questa, per qualunque motivo, non possa conseguire pensione o la perda per passaggio a nuove nozze o venga a mancare dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione nella misura di quella vedovile, con i benefici di cui agli articoli 48 e 49.4 Per il calcolo dell'aumento di cui all'articolo 49, il primo orfano non viene computato. I figli e le figlie nubili minorenni della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 qualora siano, altresi', privi del padre ovvero questo, essendo comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro e trovandosi nelle condizioni economiche stabilite dall'articolo 20, non possa, per qualunque motivo, conseguire la pensione o la perda in applicazione dell'ultimo comma del successivo articolo 62, conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti.4 Nei casi di inabilita' temporanea del padre, si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48. Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni. Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad Universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di eta'.4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 giugno 1971 n. 135 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1971 n. 163) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 50, commi primo, terzo e sesto, e 51, comma primo, della citata legge 18 marzo 1968, n. 313 nella parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili.

Testo in vigore dal 1 luglio 1971 al 1 febbraio 1979

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 285/1986

    Ha colpito questo articolo
    23 dicembre 1986

    L'entrata in vigore del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 - disponente, tra l'altro, l'equiparazione piena tra vedovo e vedova, in ordine ai diritti del superstite ovvero agli orfani (artt. 44 e 55) - non osta ad una pronuncia di merito sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, comma terzo, legge 10 agosto 1950, n. 648 e 50, comma terzo, legge 18 marzo 1968, n. 313 - censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., per la parte in cui riservano, ai fini del diritto a pensione, un deteriore trattamento agli orfani di madre deceduta per causa di guerra rispetto agli orfani di padre deceduto per identica causa - in quanto l'art. 133 dello stesso testo unico accorda i nuovi benefici solo a decorrere dal 1 gennaio 1979. - S. n. 9/1980.

    Art. 50 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art50 · fonte su Normattiva