Art. 74 — Genitori collaterali ed assimilati inabili a proficuo lavoro
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Ai genitori, collaterali ed assimilati del militare o del civile che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 67 ed inoltre siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, e' concessa la pensione nella misura stabilita dall'annessa tabella O. Nelle ipotesi previste all'articolo 70 si applica la tabella T allegata alla presente legge. Nel caso di inabilita' temporanea si applicano le norme del quinto comma dell'articolo 48. Qualora i soggetti contemplati nel presente articolo fruiscano gia' del trattamento pensionistico, l'aumento tabellare e' liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, previo accertamento della sola condizione di inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro, ed il beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro e' da considerarsi presunta al compimento del 650 anno di eta'. In tale ipotesi l'aumento e' liquidato d'ufficio dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.
Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979
