Art. 13 — La misura della pensione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973. Leggi il testo vigente →
La misura della pensione complessiva e' pari a tanti trentesimi del 65 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile, sino ad un massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi. Ai fini suddetti, la retribuzione pensionabile s'intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere - vigenti alla fine del mese precedente quello di decorrenza della pensione - relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante i singoli periodi di navigazione, al genere della nave e della navigazione. La determinazione della media anzidetta e' eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione. Nella determinazione della retribuzione per il calcolo della pensione non sono considerati i periodi di servizio militare compiuti sia in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, se non siano coperti da effettiva contribuzione. L'importo della pensione e' integrato fino a raggiungere l'ammontare dei trattamenti minimi stabiliti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ed e' maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione obbligatoria medesima. Tale maggiorazione, sino a concorrenza del massimale di cui al primo comma del presente articolo, e' corrisposta ripartendone l'ammontare tra l'assicurazione obbligatoria e la Gestione marittimi, nel rapporto intercorrente tra gli importi della pensione rispettivamente a carico delle due gestioni, mentre resta di esclusiva competenza dell'assicurazione obbligatoria la quota degli assegni, a carico dell'assicurazione medesima, eccedente il massimale predetto. L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non puo' essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato applicando le norme e le tabelle di competenze medie vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentato del 20 per cento. La pensione dell'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non puo' essere inferiore ai quindici trentesimi del 65 per cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio, occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio, o di malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, lettera d), della presente legge. Ove l'infortunio o la malattia dia luogo alla liquidazione di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, la misura della pensione di cui al precedente comma e' ridotta ad un importo tale che, sommato con l'importo della rendita anzidetta, non superi la retribuzione annua attribuibile all'iscritto, secondo la tabella allegata alla presente legge, alla data immediatamente precedente l'evento che ha dato luogo alla liquidazione della pensione. La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo, comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti in relazione ai contributi versati nell'assicurazione medesima durante i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva. Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti d'importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al comma precedente, spetta all'iscritto una pensione d'importo pari alla quota predetta. La pensione annua e' ripartita in tredici rate mensili. La tredicesima mensilita' e' corrisposta agli aventi diritto alla rata di dicembre.
Testo in vigore dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973
