Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 maggio 1967 al 7 febbraio 1980. Leggi il testo vigente →
Articolo soppresso dalla l. 18 maggio 1967, n. 318.
Abrogato dal 30 maggio 1967
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Articolo soppresso dalla l. 18 maggio 1967, n. 318.
Abrogato dal 30 maggio 1967
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Null'altro che la diversità di sesso, in palese contrasto con l'art. 3 Cost., motiva il deteriore trattamento riservato dalla norma impugnata al vedovo della donna pensionata di guerra, rispetto alla condizione riservata alla vedova del pensionato di guerra. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non prevede, accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto del diritto alla riversibilità di pensione di guerra già fruita dal coniuge deceduto.
Art. 69 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 59 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 59 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra
Le disposizioni di cui agli artt. 58 e 69 della legge 10 agosto 1950, n.648 e 44 della legge 18 marzo 1968, n.313 che escludono le pensioni di riversibilita` per le vedove di pensionati di guerra se il matrimonio e` durato meno di un anno, salvo che sia nata prole, rispondono ad esigenze di tutela del pubblico erario contro iniziative maliziose e fraudolente, le quali non vengono meno in dipendenza della peculiare funzione - risarcitoria e non meramente assistenziale - delle pensioni di guerra. Tale restrizione risponde a criteri di indiscutibile razionalita`, e non confligge con gli artt. 29 e 31 Cost., dato che la pensione di riversibilita` inerisce ad un momento strettamente economico e, come tale, non direttamente influente rispetto ai contenuti ed agli scopi dell'istituto della famiglia costituzionalmente tutelati. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 Cost., della questione di costituzionalita` delle norme sopra menzionate). - cfr. S. n. 3/1975
Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 58 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non riconosce il diritto alla pensione indiretta di guerra alla madre passata a nuove nozze successivamente alla morte del figlio; b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, ultimo comma, della citata legge n. 648 del 195…
Art. 3 cost. · Art. 76 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 76 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 69 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1961 al 30 maggio 1967. 237 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Quando il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermita' ascrivibile ad una delle categorie della annessa tabella A, venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita', la vedova, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla riversibilita' di una parte della pensione o dell'assegno rinnovabile, compresi gli assegni accessori, di cui godeva od a cui aveva diritto il coniuge, nella misura stabilita dalle leggi sulle pensioni normali, purche' il matrimonio sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorche' postuma. Il beneficio di cui al presente articolo viene conservato alla vedova anche se per effetto della morte dell'invalido venga a perdere la cittadinanza italiana. La misura della pensione non puo' in alcun caso superare quella stabilita dalle annesse tabelle G, H, I e L ed eventuali assegni accessori alle tabelle stesse. Uguale diritto compete agli orfani, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 62, 63 e 64. Tali pensioni sono liquidate dal Ministero del tesoro con le norme della presente legge. Se l'invalido, gia' provvisto di pensione o di assegno, venga a morte per un nuovo evento di guerra, la riversibilita' della pensione o dell'assegno di cui godeva non e' di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova o degli orfani, della pensione di guerra che possa spettare per il nuovo evento da cui derivo' la morte.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 18 MAGGIO 1967, n. 318
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art69 · fonte del testo