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Quando il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermita' ascrivibile ad una delle categorie della annessa tabella A, venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita', la vedova, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla riversibilita' di una parte della pensione o dell'assegno rinnovabile, compresi gli assegni accessori, di cui godeva od a cui aveva diritto il coniuge, nella misura stabilita dalle leggi sulle pensioni normali, purche' il matrimonio sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorche' postuma. La misura della pensione non puo' in alcun caso superare quella stabilita dalle annesse tabelle G-, H, I e L ed eventuali assegni accessori alle tabelle stesse. Uguale diritto compete agli orfani, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 62, 63 e 64. Tali pensioni sono liquidate dal Ministero del tesoro con le norme della presente legge. Se l'invalido, gia' provvisto di pensione o di assegno, venga a morte per un nuovo evento di guerra, la riversibilita' della pensione o dell'assegno di cui godeva non e' di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova o degli orfani, della pensione di guerra che possa spettare per il nuovo evento da cui derivo' la morte.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 21 dicembre 1961

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 9/1980

    Illegittimità dichiarata
    30 gennaio 1980

    Null'altro che la diversità di sesso, in palese contrasto con l'art. 3 Cost., motiva il deteriore trattamento riservato dalla norma impugnata al vedovo della donna pensionata di guerra, rispetto alla condizione riservata alla vedova del pensionato di guerra. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non prevede, accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto del diritto alla riversibilità di pensione di guerra già fruita dal coniuge deceduto.

    Art. 69 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 59 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 59 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 2/1980

    Questione infondata
    23 gennaio 1980

    Le disposizioni di cui agli artt. 58 e 69 della legge 10 agosto 1950, n.648 e 44 della legge 18 marzo 1968, n.313 che escludono le pensioni di riversibilita` per le vedove di pensionati di guerra se il matrimonio e` durato meno di un anno, salvo che sia nata prole, rispondono ad esigenze di tutela del pubblico erario contro iniziative maliziose e fraudolente, le quali non vengono meno in dipendenza della peculiare funzione - risarcitoria e non meramente assistenziale - delle pensioni di guerra. Tale restrizione risponde a criteri di indiscutibile razionalita`, e non confligge con gli artt. 29 e 31 Cost., dato che la pensione di riversibilita` inerisce ad un momento strettamente economico e, come tale, non direttamente influente rispetto ai contenuti ed agli scopi dell'istituto della famiglia costituzionalmente tutelati. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 Cost., della questione di costituzionalita` delle norme sopra menzionate). - cfr. S. n. 3/1975

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 58 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 221/1974

    Illegittimità dichiarata
    9 luglio 1974

    a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non riconosce il diritto alla pensione indiretta di guerra alla madre passata a nuove nozze successivamente alla morte del figlio; b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, ultimo comma, della citata legge n. 648 del 195…

    Art. 3 cost. · Art. 76 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 76 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 69 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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