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Ai fratelli e alle sorelle nubili, minorenni, sono equiparati i fratelli e le sorelle nubili maggiorenni, che, alla data del decesso del militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A; o che siano divenuti tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore eta' o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione gia' liquidata al padre o alla madre. 15 Nel caso di inabilita' temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
15La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 marzo 1969, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 02/04/1969, n. 85) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 71, comma primo, lett. e, 77, comma primo, e 74, comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra" limitatamente alle parti in cui prevedono che la pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra, solo in quanto nubili".
Testo in vigore dal 3 aprile 1969 al 27 febbraio 1975
