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[1]Le domande di risarcimento debbono essere presentate, entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di cessazione dello stato di guerra, all'Intendenza di finanza della provincia in cui i danni si sono verificati, se il valore dichiarato sia superiore a lire ventimila, agli Uffici distrettuali delle imposte dirette in caso diverso.
[2]Per i danni alle navi e ai relativi carichi le domande di risarcimento debbono essere presentate, nel termine perentorio sopra indicato, all'Intendenza di finanza o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in relazione al porto di iscrizione della nave. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 276
3Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 276 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per la presentazione delle domande di risarcimento dei danni di guerra, stabilito dall'art. 13 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e' prorogato al 31 dicembre 1946".
Testo in vigore dal 9 novembre 1946 al 16 dicembre 2009
