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[1]Le domande di risarcimento debbono essere presentate, entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di cessazione dello stato di guerra, all'Intendenza di finanza della provincia in cui i danni si sono verificati, se il valore dichiarato sia superiore a lire ventimila, agli Uffici distrettuali delle imposte dirette in caso diverso.

[2]Per i danni alle navi e ai relativi carichi le domande di risarcimento debbono essere presentate, nel termine perentorio sopra indicato, all'Intendenza di finanza o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in relazione al porto di iscrizione della nave.

Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 9 novembre 1946

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art13 · fonte del testo