Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1977 al 16 agosto 1980. Leggi il testo vigente →
La installazione di distributori automatici di sigarette e' ammessa, oltre che da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, solo dai rivenditori di generi di monopolio:
- 1)all'esterno delle rivendite e nelle loro immediate adiacenze;
- 2)su conforme autorizzazione dell'ispettorato compartimentale, all'interno di pubblici esercizi siti nella zona di influenza commerciale della rivendita, in alternativa al rilascio di un patentino nei casi in cui sussistano le condizioni previste dalla legge e dalle norme amministrative per tale autorizzazione, sentito il parere della organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa.
Testo in vigore dal 23 agosto 1977 al 16 agosto 1980
