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La installazione di distributori automatici di sigarette e' ammessa, oltre che da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, solo dai rivenditori di generi di monopolio:
- 1)all'esterno delle rivendite e nelle loro immediate adiacenze;
- 2)su conforme autorizzazione dell'ispettorato compartimentale, all'interno di pubblici esercizi siti nella zona di influenza commerciale della rivendita, in alternativa al rilascio di un patentino nei casi in cui sussistano le condizioni previste dalla legge e dalle norme amministrative per tale autorizzazione, sentito il parere ((delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative)).
Testo in vigore dal 16 agosto 1980 al 11 novembre 2012
