Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 novembre 2012 al 2 febbraio 2016. Leggi il testo vigente →
La installazione di distributori automatici di sigarette e' ammessa, oltre che da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, solo dai rivenditori di generi di monopolio:
- 1)all'esterno delle rivendite e nelle loro immediate adiacenze;
- 2)su conforme autorizzazione dell'ispettorato compartimentale, all'interno di pubblici esercizi siti nella zona di influenza commerciale della rivendita, in alternativa al rilascio di un patentino nei casi in cui sussistano le condizioni previste dalla legge e dalle norme amministrative per tale autorizzazione, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. 5 ((I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'eta' anagrafica dell'acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione.)) 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 gennaio 2013
Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonche' l'adeguamento dei sistemi automatici gia' adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013".
Testo in vigore dal 11 novembre 2012 al 2 febbraio 2016
