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E' fatto obbligo alle Provincie, secondo le norme della presente legge e dei relativi regolamenti, di provvedere all'acquisto dei terreni, all'impianto, alle eventuali modificazioni, alle opere, alla manutenzione ed alla custodia di campi di fortuna, compresi quelli gia' esistenti ed efficienti.

Testo in vigore dal 23 settembre 1927 al 11 settembre 1931

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1630~art3 · fonte del testo