Art. 30 — Trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità dovuta a causa di servizio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1968 al 18 giugno 1975. Leggi il testo vigente →
L'operaio assente dal servizio per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o per malattia contratta per causa di servizio ha diritto, fino a un massimo di centottanta giorni, compresi i festivi, ad una indennita' giornaliera pari all'eventuale differenza fra le competenze percepite nelle giornate lavorative per paga e aggiunta di famiglia e la indennita' giornaliera corrisposta dall'Ente assistenziale o dall'istituto assicuratore. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 marzo 1968, n. 249
2La L. 18 marzo 1968, n. 249 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90, salvo quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.
Testo in vigore dal 14 aprile 1968 al 18 giugno 1975
